Chi può rivolgersi ad un Investigatore Privato?
Sospetto che il mio fidanzato mi tradisca, posso rivolgermi ad un investigatore privato?
Quante volte sentiamo domande di questo tipo? La risposta è no, non sempre è possibile rivolgersi ad un investigatore privato per accertare il tradimento del partner. Vi spieghiamo perché.
La normativa vigente in Italia per le investigazioni private ed in particolar modo la Regola Deontologica emanata dal Garante della Privacy e relativa ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 sancisce che : “L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui alle presenti regole”.
L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Le finalità di cui si fa riferimento e per cui ci si può rivolgere ad un investigatore privato sono quelle per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto.
Vien da sé quindi che solo chi ha un proprio diritto da “far valere o difendere” può rivolgersi ed incaricare un investigatore privato e di conseguenza far svolgere delle indagini per suo conto. Viceversa, anche l’investigatore privato prima di accettare l’incarico deve conoscere le finalità del cliente e il diritto che vuole difendere.
Pertanto, nel caso pratico di un sospetto tradimento si può contattare un investigatore privato solamente quando le due parti coinvolte sono legate tra di loro con vincolo del matrimonio che sancisce i doveri del marito e della moglie. Una coppia di conviventi, di fidanzati o di amanti non può in nessun modo rivolgersi ad un investigatore privato per far pedinare l’altro partner ma soprattutto un bravo investigatore risponderà a tale richiesta di incarico non solo non svolgendo l’attività investigativa ma anche informando dei limiti legali previsti e metterà al corrente delle possibili conseguenze penali previste come il reato di interferenza illecita nella vita privata (art 615 bis c.p.).
Operare in maniera seria, leale, corretta, etica ma soprattutto legale in questo settore vuol dire semplicemente questo: conoscere e rispettare i limiti della normativa vigente.